Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati all'esecuzione di controlli per l'abbandono di rifiuti.
Descrizione
L’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale prescrive che l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
Chiunque viola tale norma è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i soggetti coinvolti a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati dagli operatori del controllo e in contraddittorio con i soggetti interessati.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Per l'abbandono di rifiuti effettuato da soggetto privato, il soggetto privato che abbandona un qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo o nel sottosuolo o lo immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.
Per l'abbandono di rifiuti effettuato da titolare d’impresa o responsabili di ente, l’azione è soggetta a una sanzione penale e il responsabile è denunciato all’autorità giudiziaria, come previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.
Come fare
Gli interessati presentano nelle modalità previste la segnalazione utilizzando il modulo disponibile a seguire in questa pagina nella sezione Documenti.
Cosa serve
Non vengono riportate informazioni.
Cosa si ottiene
L'attivazione di controlli per l'abbandono di rifiuti.
Tempi e scadenze
Le verifiche ambientali si eseguono entro una settimana dalla segnalazione.
I relativi atti sono redatti entro venti giorni dal ricevimento della segnalazione, previo ulteriori adempimenti di caratterizzazione dei rifiuti o materiali di cui si occupa il Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche - ARPAM.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2026, 16:20