Registro delle associazioni di promozione sociale

Servizio attivo

Registro delle associazioni di promozione sociale tenuto dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio.

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere o presentare istanza per registro delle associazioni di promozione sociale.
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Descrizione

Il Registro delle associazioni di promozione sociale è tenuto dall'Ufficio della Presidenza del Consiglio che, avvalendosi della collaborazione dell'Organismo di Partecipazione provvede alla valutazione delle domande di iscrizione, revisione triennale degli iscritti e aggiornamento dei dati, cancellazione dal Registro nei casi previsti.

I requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro sono:

  • norme interne ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative;
  • volontarietà dell'adesione e del recesso dei soci, fatta eccezione per i Comitati di Quartiere;
  • assenza di fini di lucro
  • pubblicità degli atti e dei registri
  • attività svolta da almeno un anno nel territorio comunale.

L'iscrizione al Registro consente alle associazioni di beneficiare del patrocinio comunale nonché di eventuali contributi, di locali, spazi, attrezzature e strutture comunali. Inoltre consente la stipula di eventuali convenzioni con l'Ente per la gestione di servizi e l'organizzazione di attività.

Tutte le associazioni iscritte entrano a far parte di diritto dell'Organismo di partecipazione (vedi scheda).

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Come fare

Per l'iscrizione dovrà essere presentata, a firma del legale rappresentante dell'associazione, apposita domanda in carta libera, su modulo predisposto dal Comune (vedi sotto).

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Cosa serve

Nessun costo, l'iscrizione non ha scadenza nel rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento (vedi sotto), secondo le modalità previste.

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Cosa si ottiene

Adempimento della richiesta per cui è stata presentata l'istanza.
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Tempi e scadenze

30 giorni dalla presentazione dell'istanza su decisione dell'Organismo di partecipazione

Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale.

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Condizioni di servizio

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Contatti

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2025, 15:57

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