Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati a essere inseriti negli albi biennali dei giudici popolari per le corti di assise e di assise di appello.
Descrizione
I giudici popolari sono cittadini che concorrono a comporre la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti. I giudici popolari vengono nominati dal Presidente del Tribunale.
Gli albi dei giudici popolari sono aggiornati ogni due anni, secondo le norme stabilite dalla legge.
Gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali che procede all'iscrizione d'ufficio dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Requisiti personali
Giudici popolari per le Corti di Assise
- essere cittadino italiano;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere un'età compresa fra i 30 e 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.
Giudici Popolari per le Corti di Assise di Appello
- tutti i requisiti richiesti per i giudici popolari per le Corti di Assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- magistrati e in generale funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Come fare
La domanda di iscrizione è redatta in carta semplice su modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio elettorale o scaricabile nella sezione Documenti a seguire in questa pagine.
Gli interessati presentano nelle modalità previste domanda utilizzando il modulo disponibile a seguire in questa pagina nella sezione Documenti entro il mese di luglio di ogni anno dispari, in coincidenza con la pubblicazione dello specifico avviso pubblico. La domanda, una volta accettata, resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.
Se il cittadino non è più disponibile a svolgere il ruolo di giudice popolare deve presentare la domanda di cancellazione dall'Albo entro il mese di luglio di ogni anno dispari.
Cosa serve
Non sono previsti costi.
Cosa si ottiene
Inclusione negli albi biennali dei giudici popolari per le Corti di Assise e di Assise di Appello
Tempi e scadenze
Entro il 10 settembre degli anni dispari il Sindaco trasmette al Tribunale di Ascoli Piceno gli elenchi contenenti le proposte delle nuove iscrizioni.
La Commissione istituita appositamente per l'occasione nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno procede all'esame delle proposte e alla compilazione degli elenchi di aggiornamento che saranno pubblicati non più tardi del 15 novembre dello stesso anno all'Albo Pretorio del Comune.
Entro il termine di 15 giorni dall'affissione i cittadini possono presentare ricorso direttamente alla cancelleria del Tribunale.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Ai Giudici Popolari saranno corrisposte le indennità previste dalla legge per ogni giorno di effettivo esercizio.
Normativa di riferimento
LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 Riordinamento dei giudizi di Assise
Ultimo aggiornamento: 28 settembre 2026, 13:59