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Procedura Abilitativa Semplificata - PAS - ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 per la realizzazione e l'esercizio di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Servizio attivo

La disciplina della materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è definita dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere o presentare istanza per procedura autorizzativa per l'installazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili - fotovoltaico.
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Descrizione

La PAS costituisce la nuova forma di titolo abilitativo per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi nel territorio comunale, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 190/2024, meglio disciplinate dall'Allegato B sezione I – Interventi di nuova costruzione ed Allegato B sezione II – Interventi su impianti esistenti.

Il richiedente deve compilare esclusivamente il modello adottato dal MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - con D.M. 11/12/2025 n. 441 a disposizione nella sezione Documenti in fondo a questa pagina.

La nuova modulistica prevista dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 11 dicembre 2025 «Adozione dei modelli unici per le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190» prevede all'allegato A - sezione II, punto 6  il seguente documento:
«6. Asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità/conformità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 202, per le aree agricole».

Tra le norme di sicurezza deve essere inclusa anche la L.R. n. 7 del 22 aprile 2014 «Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza», in combinato disposto con il Regolamento regionale n. 7 del 13 novembre 2018, il cui rispetto dovrà essere esplicitato nell'asseverazione del tecnico incaricato sopraccitata.

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Come fare

L'istanza deve essere inoltrata tramite il portale sportellounico.comunesbt.it/sue/.

N.B.:Il Testo Unico sulle FER stabilisce che la domanda è inoltrata tramite il portale nazionale SUER (art. 8, comma 4 e art. 5 del D.Lgs. 25 novembre, n.190). Poiché la piattaforma è in fase di implementazione, nelle more della sua attivazione è compilato il modulo temporaneo adottato con decreto MASE 11 dicembre 2025, n.441 reperibile in fondo pagina al link: https://suer.gse.it/suer/target, che deve essere firmato digitalmente e inviato insieme alla modulistica della procedura già presente nel portale SUE per la PAS, insieme agli elaborati tecnici e alle dichiarazioni sostitutive richieste.

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Cosa serve

L'istanza è in carta libera, non in bollo.

Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina.

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) è il titolo abilitativo previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 (Testo Unico Fonti Rinnovabili - FER) per autorizzare la costruzione e l’esercizio di impianti a fonti rinnovabili indicati nell’Allegato B del medesimo decreto.

I tempi di realizzazione prevedono l'inizio lavori entro 2 anni dal perfezionamento della PAS, e la fine lavori entro 3 anni dall'avvio ai sensi dell'art. 8, comma 11, del D.Lgs. 190/2024 . Qualora i lavori non si concludano entro il suddetto termine di 3 anni, la realizzazione della parte residua dell'intervento non ultimata è subordinata alla presentazione al Comune di una nuova dichiarazione di PAS, alla quale si dovrà allegare la documentazione in precedenza elencata, concernente la parte non ultimata.

L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori (vedi il Mod. Comunicazione Ultimazione Lavori presente nei procedimenti dello sportello SUE).

La realizzazione dell'impianto in assenza di PAS, in difformità da essa o in violazione delle prescrizioni comporta sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del D.Lgs. 190/2024.

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Cosa si ottiene

Procedura Abilitativa Semplificata - PAS - ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 per la realizzazione e l'esercizio di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili

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Tempi e scadenze

Ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 190/2024 (entro 45/60 giorni).

Ai sensi dell’art.8 comma 9 del D.Lgs. 190/2024, “Decorso il termine ai sensi dei commi 6, 7 e 8, lettera c), senza che sia comunicato un provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della regione interessata, dell’avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, che avviene nel primo Bollettino Ufficiale successivo alla ricezione della richiesta, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione”.

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Canale digitale:

Canale fisico:

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Contatti Utili

Telefono : 0735 7941
Marcantoni Alfredo - Ingegnere : marcantonia@comunesbt.it
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

In caso di interventi che ricadano in zone con vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni ulcturali e del paesaggio deve essere inoltrata, contestualmente alla domanda, apposita istanza al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

Tutti gli interventi di cui all’allegato A o all’allegato B in area vincolata ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale sono soggetti a PAS (Procedura Abilitativa Semplificata).

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il legislatore ha escluso l’applicazione del regime di attività libera per gli interventi di cui all’allegato A, per sottoporli al regime di PAS qualora insistano:

  • sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni ulcturali e del paesaggio;

  • in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ovvero SIC e ZSC sulle aree sottoposte a uno dei vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti).

Per i beni sottoposti a tutela paesaggistica:

  • a) se la tutela paesaggistica deriva dall’art. 136, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni ulcturali e del paesaggio – bellezze d’insieme – e l’intervento progettato non sia visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell’art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi non l'autorizzazione paesaggistica;

  • b) se la tutela deriva dall’art. 136, comma 1, lett. b) e c) – e limitatamente per la lettera c) ai casi non previsti al precedente punto – si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 7 d.lgs. 190/2024, cioè serve l’autorizzazione paesaggistica, con termini perentori e silenzio-assenso;

  • c) In ogni altro caso di vincolo paesaggistico, si applica la PAS.

  • d) In quest’ultimo caso, l’art. 8, comma 8, d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), di pubbliche amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990.

Ultimo aggiornamento: 20 agosto 2026, 15:38

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