Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati a richiedere controlli su presunto inquinamento luminoso.
Descrizione
Le principali sorgenti di inquinamento luminoso sono gli impianti di illuminazione esterna notturna, ma in alcuni casi l'inquinamento luminoso può essere prodotto anche da illuminazione interna visibile all'esterno, per esempio l'illuminazione di vetrine.
La Regione Marche ha disciplinato la materia con la Legge Regionale delle Marche n. 10 del 24 luglio 2002 Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso.
Per l'illuminazione di edifici privati e pubblici che non abbiano carattere monumentale o artistico devono essere impiegati sistemi luminosi rivolti dall'alto verso il basso ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome. È previsto lo spegnimento o la riduzione della potenza di almeno il 30 per cento entro mezzanotte. Il divieto di illuminare dal basso verso l'alto è assoluto.
Per gli edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti è possibile derogare a tali disposizioni in occasione di manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, previa espressa autorizzazione del Comune.
Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno lo spegnimento è stabilito alla mezzanotte o alla chiusura se in orario successivo. In caso di insegne non dotate di luce interna è consentita la sola illuminazione dall'alto verso il basso e c'è il divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo di potenza.
Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
Come fare
In caso di mancato adeguamento degli impianti di illuminazione alle nome di legge il Comune, previa diffida a provvedere entro sessanta giorni, applica la sanzione amministrativa prevista, fermo restando l'obbligo dell'adeguamento. I proventi delle sanzioni sono prioritariamente impiegati dai Comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri tecnici di legge.
Gli interessati presentano nelle modalità previste la segnalazione utilizzando il modulo disponibile a seguire in questa pagina nella sezione Documenti.
Cosa serve
Non vengono riportate informazioni.
Cosa si ottiene
Attivazione dei controlli per presunto inquinamento luminoso.
Tempi e scadenze
Verifica entro 15 giorni - Termine massimo per la chiusura del procedimento: 30 giorni
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
Legge regionale n. 10 del 24 Luglio 2002.
Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2026, 09:37