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Assegno di maternità di base

Servizio attivo

È un assegno che spetta per ogni figlio nato nel corso dell’anno alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Per richiedere l'assegno di maternità la madre deve:

1) risiedere nel Comune di San Benedetto del Tronto al momento della presentazione della domanda

2) essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro per il periodo di maternità, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno, ovvero a € 2.065,50 per l’anno 2026;

4) avere un I.S.E.E. specifico per prestazioni rivolte a minorenni non superiore ad Euro euro 20.668,26;

5) essere cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria, in quest'ultimo caso appartenente ad una delle seguenti categorie:

  • cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o della “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’UnioneEuropea” o “della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;  
  • cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 
  • cittadine del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia o familiari conviventi di cittadini/lavoratori di uno degli Stati citati (in base agli Accordi Euromediterranei); 
  • cittadine di Paesi terzi titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (tranne esclusioni di legge); 
  • cittadine di Paesi terzi che hanno soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea; 
  • cittadine apolidi (cioè persone prive di qualunque cittadinanza);
  • cittadine di Paesi terzi titolare di altra specifica tipologia di permesso di soggiorno di durata non inferiore a 1 anno.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno di maternità con copia del permesso scaduto e ricevuta di pagamento della tassa per il rinnovo.

 

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Descrizione

 

È un assegno che spetta, per ogni figlio nato nel corso dell’anno, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno che per l'anno 2026, se spettante nella misura intera, è di € 2.065,50 (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, PENA ESCLUSIONE DALLO STESSO.

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Come fare

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti sull’apposito modulo e corredata di copia del documento d’identità e permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari), deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del bambino o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica per gli altri casi previsti dalla normativa.

La domanda dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente con una delle seguenti modalità: 

• consegna diretta allo sportello di Protocollo (piano terra del Municipio in viale A. De Gasperi n. 124, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:30);

• invio a mezzo posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@cert-sbt.it o posta elettronica indirizzata a comunesbt@comunesbt.it, allegando la scansione in PDF/A della domanda con firma autografa e del documento di identità di chi firma o la domanda firmata digitalmente;

• invio a mezzo servizio postale all'indirizzo: Comune di San Benedetto del Tronto, Viale A. De Gasperi n. 124 63074 San Benedetto del Tronto (AP). Per il ricevimento delle domande non farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma quella del ricevimento da parte dell'Ente

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area Comunità (tel. 0735.794259-482).

Responsabile del procedimento: dott.ssa Iezzi Lalla Comune di San Benedetto del Tronto - Servizio Politiche Sociali, Viale De Gasperi n.124, 63074 - San Benedetto del Tronto.

La persona richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza.

Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
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Cosa serve

• Isee del nucleo familiare in corso di validità al momento della domanda che includa tutti i componenti del nucleo anagrafico (la fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità non è obbligatoria).

• Conto bancario o postale intestato o co-intestato alla persona che fa la domanda.

• Nel caso di cittadina non comunitaria: copia del permesso di soggiorno valido della madre che fa domanda (se scaduto allegare la ricevuta di rinnovo). In caso non sia la madre a fare domanda (ad esempio, per le madri minorenni), andranno allegati due permessi di soggiorno: quello della madre e quello del familiare che fa richiesta.

• Se nel nucleo non sono presenti entrambi i genitori: Isee minorenni oppure documentazione riguardante l'esclusione del genitore non presente nella dichiarazione Isee.

• Se sei una madre adottiva: documentazione che attesti l'adozione del/della minore.

• Fotocopia della carta di identità o valido documento di identità.

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Cosa si ottiene

Un sostegno economico, pagato dall’INPS su concessione del Comune, destinato alle madri con basso reddito (ISEE entro i limiti previsti) che non hanno diritto ad altre indennità di maternità.

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Tempi e scadenze

Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area. Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.

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Accedi al servizio

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Contatti Utili

Maria Rosaria Curzi : 0735794259
Maria Rosaria Curzi : curzir@comunesbt.it
Luca Mantini : 0735794482
Luca Mantini : mantinil@comunesbt.it
Centralino : 07357941
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Unità organizzativa Responsabile

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Più informazioni su

Normativa:

  • L. 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, ed in particolare l’art. 65, così come modificato dall’art. 13 della L. n. 97/2013;
  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ed in particolare l’art. 74 “Assegno di maternità di base”, che ha sostituito l’art. 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448;
  • D.M. 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
  • Direttiva 2011/98/UE, con particolare riferimento all’art. 12, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 21/06/2017, causa C-449/16) e dalla Corte Costituzionale;
  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;
  • DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e ss.mm.ii.

 

Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2026, 15:34

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