Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti coloro che intendono transitare nell'area della Riserva naturale regionale Sentina.
Descrizione
Con ordinanza n. 279 del 12 maggio 2003 è stato disposto il divieto di transito nell'area della Riserva naturale regionale Sentina. Da tale divieto sono esclusi i residenti, i proprietari di immobili e terreni della zona, i dipendenti delle zone che hanno sede nella zona, gli addetti a vigilanza e controllo, quanti hanno necessità di accedere temporaneamente all'area.
Come fare
Per ottenere l'autorizzazione al transito occorre presentare apposita domanda al Comando di Polizia municipale. Per i residenti che ottengono il permesso di accesso per sè e per i familiari, è possibile avere altri due permessi in bianco per eventuali visitatori. Per i non residenti è concesso un permesso nominativo e due in bianco.
Cosa serve
Istanza di autorizzazione all'accesso nell'area della Riserva naturale regionale Sentina.
Cosa si ottiene
Rilascio dell'autorizzazione all'accesso nell'area della Riserva naturale regionale Sentina.
Tempi e scadenze
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Normativa di riferimento
Con ordinanza n. R.O. 279/TS
È istituito il divieto di transito in Via del Cacciatore a sud dell'intersezione con Via Martiri di Marzabotto e in Via Brodolini ad est dell'intersezione con la rampa di accesso alla Superstrada "Ascoli-mare" in direzione San Benedetto.
Da tale divieto sono esclusi:
- i residenti serviti dalle strade interessate dal presente provvedimento;
- i proprietari dì immobili e terreni e quanti, affittuari, usufruttuari o comunque in possesso di altro titolo legittimo, provvedono alla coltivazione dei fondi;
- i dipendenti delle aziende che hanno sede nella zona in questione;
- gli addetti alle attività di 'vigilanza e controllo, ivi comprese le attività di polizia venatoria ed ambientale;
- quanti, su indicazione nominativa dei residenti, per giustificato ed inderogabile motivo, hanno necessità di accedere temporaneamente con veicoli nelle zone interessate dal divieto;
- coloro il cui accesso sia dovuto a motivi di interesse pubblico o comunque meritevole di tutela, previa esplicita richiesta.
L'autorizzazione al transito verrà rilasciata agli aventi diritto dal Comando di Polizia municipale.
Le disposizioni di cui sopra saranno evidenziate mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2026, 10:07