Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a soggetti ai quali è stata contestata una violazione amministrativa che non hanno effettuato il pagamento della misura ridotta della sanzione.
Descrizione
Ai sensi dell’articolo 18 commi 1 e 2 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche e integrazioni entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al servizio Affari generali e contratti gli scritti difensivi e i documenti che ritengono necessari, e possono chiedere di essere sentiti.
Come fare
In tutti i casi in cui il sanzionato intenda contestare la violazione accentata con il verbale che gli è stato notificato e per il quale è il Sindaco l'autorità competente, può inoltrare nelle modalità previste i propri scritti difensivi entro 30 giorni dalla data della contestazione o dalla notificazione del verbale.
Cosa serve
Non sono previsti costi.
Cosa si ottiene
La valutazione degli scritti difensivi inerenti a sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1991.
Tempi e scadenze
Il procedimento èconcluso entro cinque anni dalla data dell’accertamento risultante dal verbale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Normativa di riferimento
Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali approvato con delibera Commissario Straordinario n. 146 del 27.04.2006 e modificato con delibera Consiglio Comunale n. 62 del 15/12/2018
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026, 13:37