Verifica versamento cauzione (Demanio Marittimo)

Servizio attivo

Il concessionario è tenuto a garantire la cauzione, a garanzia dell'osservanza degli obblighi che lo stesso si è assunto nei confronti sia dell'Amministrazione titolare dei beni demaniali marittimi.

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere o presentare istanza per verifica versamento cauzione (demanio marittimo).
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Descrizione

Ai sensi dell'art.17 del Regolamento di Esecuzione al C. N., il concessionario è tenuto a garantire la cauzione, a garanzia dell'osservanza degli obblighi che lo stesso si è assunto nei confronti sia dell'Amministrazione titolare dei beni demaniali marittimi che del Comune delegato ad esercitare le relative funzioni di gestione.

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Come fare

La cauzione, il cui ammontare viene comunicato, di anno in anno, dall'Ufficio Demanio Marittimo ai singoli concessionari e che non può essere comunque inferiore ad almeno due annualità del canone demaniale, può essere versata scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

  • con fideiussione o polizza fideiussoria stipulata con uno dei soggetti all’uopo abilitati, utilizzando il fac-simile presente nella sezione modulistica in calce a questa pagina; in tal caso è necessario presentare l’originale dell’atto, qualora non ancora prodotto, e la quietanza di pagamento dell’ultima rata del premio;
  • presentando l’attestazione di associazione, per l’anno in corso, a una delle associazioni di categoria autorizzate a tal fine per l’anno in corso, mediante circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  • tramite deposito cauzionale presso la Tesoreria dello Stato.
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Cosa serve

Non vengono riportate informazioni.

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Cosa si ottiene

Adempimento della richiesta per cui è stata presentata l'istanza.
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Tempi e scadenze

Non vengono riportate informazioni.

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Condizioni di servizio

Condizioni di servizio
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Contatti

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Più informazioni su

Normativa di riferimento

art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328.

Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2025, 09:40

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