Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto al comune e altre pubbliche amministrazioni che necessitano di notificare propri atti.
Descrizione
Il messo comunale può notificare atti emessi dal Comune e enti della pubblica amministrazione;
Come fare
Il messo comunale esegue di regola la notificazione mediante consegna di copia dell’atto nelle mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione, oppure, se ciò non è possibile, la procedura notificatoria si considera comunque regolarmente eseguita ovunque la persona intestataria dell’atto venga reperita nell’ambito del territorio comunale; se il destinatario rifiuta di riceverlo il messo ne fa menzione nella relazione di notificazione e la notifica si considera eseguita in mani proprie, anche se l’interessato non viene materialmente in possesso della copia dell'atto stesso.
Firma dell'atto
Alla ricezione dell'atto il messo comunale chiede una firma per ricevuta.
Irreperibilità temporanea del destinatario
In caso di momentanea irreperibilità del destinatario il messo comunale:
- deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la casa comunale,
- lascia personalmente un avviso di deposito presso l'abitazione,
- invia l'avviso di deposito presso l'abitazione anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
Effetti
La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento:
- della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
- del rifiuto di riceverlo unicamente da parte del destinatario,
- della ricezione dell’avviso di deposito inviato a mezzo posta se ritirato entro dieci giorni dalla spedizione o comunque al decimo giorno successivo a quello di invio.
La data di ritiro dell’atto depositato nella casa comunale è irrilevante ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario.
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, cioè quando la persona risulta sconosciuta all’indirizzo indicato in atti né è reperibile in altri luoghi, l'atto produrrà i suoi effetti al ventesimo giorno successivo al deposito presso la casa comunale.
Ritiro degli atti
Il luogo di ritiro degli atti depositati per irreperibilità momentanea o assoluta del destinatario è la casa comunale, in Viale Alcide De Gasperi n. 124 al terzo piano presso il Servizio Affari Generali e Contratti - Ufficio notificazione atti, e avviene negli orari di apertura al pubblico.
Nel caso non venga mai ritirato, l'atto, decorsi i termini legalmente previsti, produce ugualmente i suoi effetti.
In caso di impossibilità del destinatario a ritirare l’atto, questo può essere consegnato a persona da lui delegata.
In caso di assenza del destinatario presso la residenza, la dimora o il domicilio, l’atto può essere consegnato, nell’ordine, a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In mancanza di queste, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
La notifica di un atto a una persona giuridica avviene presso la sua sede legale od operativa, dove le persone legittimate a ricevere sono:
- il legale rappresentante,
- la persona incaricata di ricevere le notificazioni,
- la persona addetta alla sede stessa.
Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell'atto all’interessato. La competenza territoriale del messo comunale coincide con il Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. La notificazione eseguita senza l'osservanza di questo limite di competenza è inesistente.
Il messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 co, 2 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come previsto dall'articolo 10 della LEGGE 3 agosto 1999, n. 265 Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Il messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell'ufficiale giudiziario.
Cosa serve
Non sono previsti costi.
Cosa si ottiene
Notificazione di atti del Comune e di altri enti
Tempi e scadenze
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
Le cartelle esattoriali inviate dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione si ritirano presso gli uscieri all'ingresso del Comune.
Normativa di riferimento
- articoli 137 e seguenti del REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443 Codice di procedura civile;
- LEGGE 20 novembre 1982, n. 890 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.
Ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2026, 10:49