IMU

Servizio attivo

La sigla Imu sta per Imposta Municipale, in base al decreto legislativo 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce l'Irpef.

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere o presentare istanza per IMU.
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Descrizione

La sigla Imu sta per Imposta Municipale, in base al decreto legislativo 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce l'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) per la parte applicata ai redditi immobiliari, esclusi quelli da locazione, e le relative addizionali; sostituisce inoltre l'Ici (imposta comunale sugli immobili).

L'Imu si applica sul valore dell'immobile, ottenuto applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% un moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile. Vedi tabella dei coefficienti di moltiplicazione

Il D.L. 102/2013 (L. 124/2013) ha abolito il pagamento della prima rata IMU dovuta per le seguenti categorie di immobili:

  1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  3. fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
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Come fare

I versamenti debbono essere effettuati entro le seguenti date:

  • Acconto entro il 16 giugno 2024;
  • Saldo entro il 16 dicembre 2024;

I versamenti debbono essere effettuati esclusivamente utilizzando il Modello F 24 che può essere presentato per il pagamento presso gli sportelli bancari, gli uffici postali oppure tramite internet banking.

Non è ammesso alcun altro sistema di pagamento

I codici tributo principali da utilizzare per il pagamento dell'IMU per l'anno 2024, istituiti con la Risoluzione n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate, sono i seguenti:

  • H769 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - Comune
  • H769 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune
  • H769 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune
  • H769 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune
  • H769 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato
  • H769 3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune

È possibile avvalersi di crediti diversi per il pagamento dell'IMU con il Modello F24.

Per calcolare l'importo dell'IMU il Comune, in collaborazione con PAL Informatica (APRA Informatica), ha attivato il seguente portale al quale si può liberamente accedere e dal quale si potrà stampare anche il modello F 24 già compilato da utilizzare per il pagamento.

A partire dal 1 ottobre 2021 l’accesso a cityportal deve essere effettuato col ricorso allo SPID, CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi). Il Servizio Tributi non può autorizzare l'accesso in difformità della normativa nazionale di riferimento in quanto incorrerebbe esso stesso in una procedura sanzionatoria, ciò per effettodelle disposizioni previste dall'art. 24 co. 4 del “decreto semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120), che interviene sul testo del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Dichiarazione

I termini per la presentazione della dichiarazione, a seguito della modifica apportata all'art. 12-bter del D.L. 201/2011, sono cambiati. Pertanto, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta, sempreché la dichiarazione sia ancora dovuta.

Pertanto i soggetti che intendono avvalersi delle aliquote ridotte rispetto all'aliquota base, per la determinazione dell'imposta, debbono darne obbligatoria comunicazione entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento. In mancanza di tempestiva comunicazione entro il termine perentorio sopra indicato, non sarà possibile avvalersi dell'aliquota ridotta. Tale aliquota ridotta potrà essere utilizzata, per la determinazione dell'imposta dovuta, per il periodo dell'anno per il quale si verifichino le condizioni richieste per beneficiarne.

L'aliquota (0,79%) per il calcolo dell'imposta dovuta per le abitazioni locate (ad uso abitativo), può essere utilizzata per l'intero anno con il requisito di almeno 90 (novanta) giorni di contratto/i regolarmente registrato/i.

Resta fermo l'obbligo di dichiarareentro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, il venir meno delle condizioni agevolative; la mancata osservanza degli obblighi dichiarativi è punita con una sanzione dal 100 % al 200 % dell'imposta evasa con un minimo di € 51,00.

Nella sezione "Modulistica" di questa pagina è disponibile il modello di dichiarazione IMU editabile

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Cosa serve

IMU - Aliquote per l'anno di imposta 2024

1,06 % Aliquota base

0,60 % 

  • Abitazione principale delle sole categorie catastali A/1, A8 ed A/9 e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di UNA sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

0,50 %

  • Aliquota per abitazioni concesse con contratto di locazione concordato in base all'articolo 2, comma 3, della Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo territoriale che è stato depositato presso il Comune di San Benedetto del Tronto, in data 10/10/2001, a soggetti che le utilizzino quale residenza anagrafica; * è prevista dall'annualità d'imposta 2017, in base al comma 53-54 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, una riduzione del 25% dell'imposta dovuta;
  • Aliquota per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado (comodato tacito) a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;

 *  è previsto un abbattimento dell’imponibile IMU del 50%   per la sola abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta primo grado (contratto di comodato registrato) come previsto dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 /2015– art 1 comma 10 a condizione che:

  1. Il contratto sia registrato;
  2. Il comodante(soggetto passivo) possieda un solo immobile in Italia o al massimo un altro immobile che adibisce ad abitazione principale sempre nello stesso Comune ad eccezione di A/1 -A/8- A/9;
  3. Il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  4. il comodatario la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica);
  5. venga presentata dichiarazione;

0,79 %

  • Aliquota per Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, purché non locati e classificati nelle categorie catastali A10, B, C1, C2, C3, C5, D  limitatamente agli immobili strumentali per destinazione cioè quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio di impresa, arte o professione da parte del possessore(proprietario o altro diritto reale di godimento) ;
  • Aliquota per abitazioni (da categoria catastale A1 a categoria catastale A9) locate, ad uso abitativo, con contratto registrato per almeno 90 (novanta) giorni durante l'anno; 

 * è prevista dall'annualità d'imposta 2017, in base al  comma 53-54 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015, una riduzione del 25% dell'imposta dovuta  per abitazioni  locate con contratto concordato in base alla Legge 431/98, regolarmente registrato ed asseverato dalle organizzazioni sindacali a soggetti che NON le utilizzino quale residenza anagrafica. E' indispensabile la presentazione della dichiarazione IMU;

0,10 % 

  • Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale
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Cosa si ottiene

Adempimento della richiesta per cui è stata presentata l'istanza.
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Tempi e scadenze

Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).

Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

Canale fisico:

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Condizioni di servizio

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Contatti

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Più informazioni su

  1. l'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15(quindici) giorni è computato per intero. Nel caso di possesso per medesimo periodo fra il soggetto passivo uscente ed il soggetto passivo subentrante l'imposta è dovuta dal soggetto subentrante. Nel caso in cui il soggetto passivo uscente ovvero il soggetto passivo subentrante abbiano entrambi un possesso per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni, il soggetto passivo subentrante è tenuto al pagamento dell'imposta per il mese oggetto di possesso frazionato;
  2. Ai sensi del comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, la misura degli interessi legali da utilizzare sia nell'attività di accertamento per il recupero di quanto dovuto, che nell'attività di rimborso, è aumentata di 3(tre) punti percentuali;
  3. I versamenti dell'IMU si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore e che l'imposta sia complessivamente assolta per l'ammontare dovuto da ciascuno dei contitolari;
  4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 6 (sei) euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Del medesimo importo di imposta dovuta si tiene conto nell'emissione dei provvedimenti di rimborso;
  5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 (quarantanove) centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2025, 19:26

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