Materie del servizio
A chi è rivolto
È un assegno che spetta, per ogni figlio nato nel corso dell’anno, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Descrizione
Per richiedere l'assegno di maternità la madre deve essere:
- cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria, in quest'ultimo caso appartenente ad una delle seguenti categorie:
- cittadino/a rifugiato politico o suoi familiari
- cittadino/a titolare di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari
- cittadino/a apolide o suoi familiari
- cittadino/a titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- familiare di cittadino italiano, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia, titolare del permesso di soggiorno o suoi familiari
- cittadino/a titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro o suoi familiari
- residente nel Comune di San Benedetto del Tronto al momento della presentazione della domanda
- con un I.S.E.E. specifico per prestazioni rivolte a minorenni non superiore al limite annualmente stabilito
Come fare
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/2000, n. 452, art. 13, com. 1).
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
- tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari (massimo 30 giorni). Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 si rende noto che, in caso di inerzia nella conclusione del presente procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente (cliccare sul link corrispondente alla descrizione del "Settore" in alto, in questa stessa scheda).
Solo in caso di inattivazione del Dirigente, procederà in sostituzione il Segretario Generale.
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2025, 15:06