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Acquisizione della cittadinanza italiana

Servizio attivo

La cittadinanza italiana si può acquisire a seguito di un automatismo previsto dalla legge senza che l'interessato faccia nulla, oppure su richiesta.

Argomenti:
Residenza
Municipium

Materie del servizio

Municipium

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere o presentare istanza per acquisire la cittadinanza italiana.
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Descrizione

La cittadinanza italiana si può acquisire a seguito di un automatismo previsto dalla legge senza che l'interessato faccia nulla, oppure su richiesta.

Si acquisisce automaticamente:

  • per filiazione: è cittadino italiano il figlio di padre o madre cittadini;
  • per nascita sul territorio italiano, a condizione che i genitori siano ignoti o apolidi oppure che i genitori stranieri, sulla base della legge dello Stato di appartenenza, non trasmettano la propria cittadinanza al figlio;
  • quando il minore sia stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
  • per adozione.
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Come fare

La cittadinanza può essere richiesta:

  • per matrimonio
  • per residenza

L'acquisto della cittadinanza avviene a seguito di:

  • decreto ministeriale o presidenziale di concessione della cittadinanza a stranieri residenti. L'istanza è presentata alla Prefettura mentre i modelli e le informazioni sono fornite, a richiesta, dall'ufficio di Stato civile o accedendo al sito della Prefettura competente per territorio. Dopo la notifica del decreto di concessione, è necessario rivolgersi all'ufficio di Stato civile per fissare la data per la prestazione del giuramento, che deve avvenire entro sei mesi dalla notifica del decreto.
  • dichiarazione di elezione per cittadini stranieri tra il 18° e il 19° anno di età, (articolo 33 della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) nati e residenti ininterrottamente e legalmente in Italia: la dichiarazione, dopo verifica dei requisiti, si rende davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza previo appuntamento;
  • riconoscimento della cittadinanza italiana a stranieri di ceppo italiano: l'istanza è presentata al Sindaco del comune di residenza, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge;
  • riacquisto a seguito di precedente perdita: la dichiarazione si rende davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza in Italia; per il residente all'estero va resa davanti al Console Italiano e produce i suoi effetti solo se il dichiarante rientra definitivamente in Italia entro un anno dalla dichiarazione suddetta.
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Cosa serve

Acquisizione della cittadinanza italiana

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Cosa si ottiene

Acquisizione della cittadinanza italiana

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Tempi e scadenze

Dalla data di notifica del decreto ministeriale o presidenziale il giuramento  deve avvenire improrogabilmente entro sei mesi dalla data della notifica del decreto, che perde ogni efficacia decorso tale termine.

Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.

Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.

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Contatti Utili

Stato civile : 0735794571
Centralino : 07357941
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Più informazioni su

La perdita della cittadinanza può avvenire nei seguenti casi:

  • per rinuncia, qualora il cittadino sia titolare anche di altra cittadinanza e risiede stabilmente o stabilisce la residenza all'estero. La dichiarazione di rinuncia si presenta all'Autorità consolare all'estero;
  • per revoca dell'adozione per fatto dell'adottato, sempre che questi sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca l'adottato mantiene la cittadinanza italiana ma se maggiorenne, può rinunciare entro un anno dalla revoca, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza;
  • a causa di svolgimento di attività incompatibili con l'obbligo di fedeltà alla Repubblica;
  • per acquisto spontaneo della cittadinanza di uno degli stati aderenti alla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con LEGGE 4 ottobre 1966, n. 876 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963. Fanno eccezione i casi che rientrano nei protocolli di emendamento alla Convenzione stessa.

La cittadinanza italiana può essere riacquistata per i seguenti motivi:

  • prestando servizio militare nelle Forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • assumendo o avendo assunto un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;
  • dichiarando di voler riacquistare la cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia;
  • automaticamente dopo un anno di residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine.

I riferimenti normativi indicati dal Ministero dell'Interno sono disponibili a questo link.

Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026, 10:19

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