Materie del servizio
A chi è rivolto
Descrizione
La società che sia già in possesso di tutte le abilitazioni, titoli e assicurazioni all’uopo richiesti, qualora intenda svolgere uno spettacolo pirotecnico all’interno di un’area e/o specchio acqueo di competenza del Servizio amministrativo e demanio marittimo è tenuta a chiedere a questo ufficio il rilascio di un'autorizzazione ai meri fini demaniali marittimi salva la necessità di ottenere gli altri titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati da parte di altri uffici, servizi o Enti.
Come fare
La domanda va redatta utilizzando il modello in bollo da € 16,00 presente nella sezione modulistica.
Dovranno essere allegati anche attestazione del versamento dei diritti di segreteria, nonché n. 1 marca da bollo euro € 16,00 (aggiuntiva rispetto a quella da apporre alla domanda): sono disponibili nella sezione modulistica, in proposito, i modelli di autocertificazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo (uno per la marca apposta sulla domanda e l’altro ove riportare gli estremi della marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzatorio).
Cosa serve
Versamento dei diritti di segreteria
Due marche da bollo da € 16,00.
Cosa si ottiene
Autorizzazione, ai meri fini demaniali marittimi, per lo svolgimento di spettacolo pirotecnico su area demaniale marittima.
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, salve le sospensioni e interruzioni previste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Più informazioni su
Normativa di riferimento
Il provvedimento ai meri fini demaniali marittimi è un’autorizzazione demaniale marittima in virtù del combinato disposto dell’articolo 24, comma 2 del Codice della Navigazione degli artt. 50, comma 3, 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell’art. 3.2, lettera g) del Regolamento concernente norme sull’utilizzazione del litorale marittimo del Comune per finalità turistiche e ricreative, approvato dal consiglio comunale con delibera n. 52 del 12 giugno 2002, modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 02 maggio 2005, deliberazione del Commissario straordinario n. 100 del 24.03.2006, deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 27 maggio 2008 e n. 62 del 18 luglio 2012 e da ultimo deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 15 giugno 2019.
Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2026, 13:43