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Rilascio di nuova concessione demaniale ex articolo 36 del Codice della navigazione

Servizio attivo

Domanda di rilascio di nuova concessione per l'occupazione di beni del pubblico demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati ad ottenere il rilascio di nuove concessioni demaniali di cui all'articolo 18 del Codice della Navigazione.

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Descrizione

Il rilascio di una nuova concessione per l'occupazione di beni del pubblico demanio marittimo per finalità turistico-ricreative è subordinato alla presentazione di un'apposita richiesta.

Chiunque sia in possesso dei requisiti generali di affidamento precisati nel modello di domanda disponibile nella sezione modulistica in fondo a questa pagina può presentare istanza di rilascio di nuova concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa. La concessione ha ad oggetto un’area demaniale marittima libera concedibile in base ai vigenti strumenti urbanistici con particolare riferimento alla Variante al Piano Regolatore di Spiaggia (PRS/2010), approvata con la delibera di Consiglio comunale n. 17 del 22 marzo 2010.

La domanda deve essere presentata secondo le modalità di seguito specificate: verificata l’ammissibilità e la completezza della domanda, corredata degli allegati previsti a pena di inammissibilità, ne viene esperita la pubblicazione entro dieci giorni dalla ricezione della domanda stessa nei modi e nei tempi specificati dalla vigente normativa, con particolare riferimento all’articolo 18 del Codice della Navigazione. L’ordine di pubblicazione indica i giorni dell’inizio e della fine della pubblicazione e l’invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che si può ritenere congruo e non inferiore a quindici giorni né superiore a trenta, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l’obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata sono presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.

Esperita la pubblicazione, è necessario verificare la conformità della domanda, completa di tutti i suoi allegati, rispetto alle normative di settore. I pareri che in genere vanno chiesti sono i seguenti:

  • pareri dello Sportello Edilizia Comunale sulla conformità urbanistico-edilizia con particolare riferimento al vigente Piano di Spiaggia e ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
  • parere dell’Agenzia delle Dogane, che è competente a rilasciare apposita autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 ;
  • parere dell’Agenzia del Demanio, obbligatorio quando la domanda abbia a oggetto beni pertinenziali o preveda la realizzazione, ove ammessa, di manufatti di difficile rimozione;
  • parere della Capitaneria di Porto o dell’Autorità di Sistema Portuale, obbligatorio ove si tratti di opere caratterizzate dal requisito dell’inamovibilità o nei casi in cui la concessione demaniale implichi aspetti connessi con la sicurezza della navigazione o se ricada in ambito portuale;
  • parere dell’AST - Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno qualora previsto dalla legge;
  • parere del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ove sussistano profili di sicurezza antincendio;
  • parere della Soprintendenza o altro soggetto competente nel caso di aree sottoposte a vincoli culturali, archeologici, paesaggistici o di altra natura;
  • parere della Regione quando la competenza non è stata delegata al Comune e comunque in caso di realizzazione di opere caratterizzate dal requisito dell’inamovibilità;
  • parere di altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

Il responsabile del procedimento può convocare apposita conferenza dei servizi per ottenere gli atti di assenso delle varie autorità e, in questo caso, il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza come previsto dalla vigente normativa.

Nel caso di domande concorrenti ammissibili per l’assentimento di una nuova concessione, è data preferenza a quella che soddisfi maggiormente, in via combinata, l’esigenza di tutela del paesaggio e dell’ambiente e gli interessi pubblici connessi alla valorizzazione turistica ed economica della regione nel rispetto delle linee guida sulla redazione del piano di utilizzo degli arenili adottate dalle regioni d’intesa con l’autorità marittima, salva restando la possibilità di indicare criteri di preferenza relativi a specifiche aree da assegnare in concessione. Qualora non ricorrano tali ragioni di preferenza, la concessione è rilasciata, a seguito di licitazione privata, a chi offre il canone annuo maggiore.

Successivamente al rilascio della concessione demaniale marittima, l’aggiudicatario è tenuto ad attivarsi per il conseguimento di tutti i titoli necessari da acquisirsi ad istanza di parte, con particolare riferimento al titolo urbanistico-edilizio, in genere permesso di costruire, all’autorizzazione paesaggistica se previsto e a quelli eventualmente necessari per l’esercizio delle attività che si intendono svolgere nell’area in concessione.

Aggiornamento: Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 145/2018, dalla Circolare prot. n. 250092 del 01/03/2019, con cui la Regione Marche, in qualità di ente delegante, ha fornito direttive in merito all’applicazione della Legge stessa e della normativa sopravvenuta, ad oggi, è possibile il rilascio di nuove Licenza di concessione demaniale marittima solo in favore di Enti Pubblici e/o per finalità di pubblica utilità.

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Come fare

La domanda di rilascio di nuova concessione demaniale marittima va presentata utilizzando il modello disponibile nella sezione modulistica in fondo a questa pagina ed è corredata da tutti gli allegati indicati a pena di inammissibilità della domanda stessa, datata e sottoscritta dalla persona fisica o dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza; in caso di raggruppamenti temporanei, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Nel caso di coniugi istanti in regime di comunione legale dei beni, l’istanza è sottoscritta per accettazione dall’altro coniuge. Non sono ammesse domande condizionate o a termine. La domanda deve essere indirizzata all'Area Gestione del Territorio - Servizio Amministrativo e demanio Marittimo, indicando nell’oggetto "Nuova concessione demaniale marittima Area: _______________________________________________________" ed è presentata con le modalità sotto riportate:

  • in modalità telematica: l'istanza firmata digitalmente è inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@cert-sbt.it, facendo fede a tal fine la data di ricezione della PEC del sistema di protocollo informatico dell'ente e rimanendo a carico dell'operatore economico il rischio del mancato recapito;

Oppure

  • in modalità cartacea: il plico contenente la domanda deve essere sigillato e deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere privato o agenzia di recapito debitamente autorizzati al Comune.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico durante gli orari di apertura del protocollo precisati sul sito istituzionale del Comune.

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Cosa serve

Sono a carico dell’istante tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione ome previsto dall'articolo 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione , tra cui le spese per diritti di segreteria in base alle tariffe previste con apposita delibera di Giunta, le imposte di bollo e di registro dell’atto finale (quest’ultima pari al due per cento del canone complessivo riferito alla durata della rilascianda licenza), nonché il canone demaniale dovuto per il primo anno, l’imposta regionale pari a 1/10 del canone demaniale, la cauzione ex articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e, allorché la domanda abbia ad oggetto beni pertinenziali o preveda la realizzazione, ove ammessa, di manufatti di difficile rimozione, anche idonea polizza incendio/fulmini, per un massimale non inferiore a quello indicato dall’Agenzia del Demanio.

Secondo quanto testualmente previsto dall’articolo 18 co. 7 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione «Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine».

Per conoscere importi e modalità di versamento dei diritti di segreteria consultare questa pagina.

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Cosa si ottiene

Rilascio di nuova concessione demaniale ex articolo 36 del Codice della navigazione

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Tempi e scadenze

La licenza demaniale marittima è rilasciata dal Dirigente del Settore entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salve le sospensioni e le interruzioni dei termini previste ai sensi di legge.

Rimedi in caso di inerzia dell’Amministrazione: ricorso al Segretario generale di questo Ente, ai sensi dell’articolo 2 comma 9bis- e 9-ter L n. 241/90, per la definizione del procedimento ovvero ricorso avverso il silenzio al TAR Marche ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, finché l’inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, come innanzi precisato.

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Contatti Utili

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Più informazioni su

Per redigere il modello D1 del SID è necessario acquisire preventivamente lo stralcio cartografico tecnico, reperibile tramite il portale del SID e fornito dall’Amministrazione competente; a tal fine, si invita a richiederlo al Servizio amministrativo e demanio marittimo fornendo gli identificativi catastali.

Normativa di riferimento

  • Il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), con particolare riferimento agli artt. 36 e 37;
  • Il Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 11 e 18;
  • Il D.P.C.M. del 21.12.1995, identificativo delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni;
  • Le principali fonti normative in materia di delega ai Comuni delle funzioni inerenti il demanio marittimo e precisamente: l’art. 59 del D.P.R 24/07/1977 n. 616; il D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112; l’art. 31 della L.R.17/05/1999 n. 10;
  • Il D.P.C.M. 22/12/2000, dalla cui pubblicazione (sul S.O. n.31 alla G.U. n.43 del 21.02.2001) decorre l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo da parte dei Comuni;
  • La legge 05.05.1989, n. 160, il D.I. 19.07.1989 e il D.M. 05/08/1998 n. 342, nonché il D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito con modificazioni in legge 04.12.1993, n. 494, la legge 27/12/2006 n. 296;
  • La Legge Regionale n. 7 del 11/02/2010;
  • La Deliberazione della Giunta Regionale n° 2167 della seduta del 17/10/2000, avente ad oggetto “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo: indirizzi e criteri agli enti delegati ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 17/05/1999, n. 10”;
  • Il “Regolamento concernente norme sulla utilizzazione del litorale marittimo del Comune per finalità turistiche e ricreative”, approvato con Deliberazione Consiliare n° 52 del 12/06/2002, modificata con deliberazione consiliare n° 33 del 2/05/2005, deliberazione del Commissario straordinario n°100 del 24/03/2006, delibera consiliare n° 62 del 27/05/2008, delibera consiliare n° 59 del 01/07/2010, delibera consiliare n° 42 del 30/03/2011 e delibera consiliare n° 62 del 18/07/2012;
  • Le Norme Tecniche di Attuazione della Variante al Piano Regolatore di Spiaggia, approvato con Deliberazione Consiliare n° 17 del 22/03/2010;

Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2026, 18:31

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