Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini interessati a denunciare una nascita avvenuta nel territorio di San Benedetto del Tronto
Descrizione
La denuncia di nascita può essere resa alternativamente:
- entro tre giorni al direttore sanitario della struttura dove è avvenuta la nascita;
- entro dieci giorni all'Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o, entro il medesimo termine, nel Comune di residenza dei genitori o di uno dei genitori.
In entrambi i casi la dichiarazione è resa:
- da uno solo dei genitori, o loro delegato se i genitori sono coniugati;
- personalmente da entrambi se i genitori non sono coniugati.
La bambina/il bambino è cittadina/o italiana/o se uno dei genitori è italiano.
Riconoscimento di un figlio naturale
Il riconoscimento di un figlio successivamente alla dichiarazione di nascita può avvenire con atto pubblico di fronte a qualsiasi Ufficiale dello Stato Civile o notaio o per testamento.
Il genitore che intenda effettuare il riconoscimento deve contattare l'ufficio di Stato Civile per prendere appuntamento e dare la possibilità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, anche mediante acquisizione di documenti presso altri Comuni.
Se il figlio non ha compiuto i sedici anni occorre il consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto, mentre dopo i 16 anni occorre l'assenso del figlio.
Se il genitore che riconosce è cittadino straniero deve esibire documentazione rilasciata dalla propria autorità nazionale, attestante che il soggetto ha in base alle leggi del proprio Stato la capacità di rendere tale dichiarazione.
Come fare
- documento di identità del/dei dichiarante/dichiaranti
- attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal centro nascite della struttura sanitaria.
Cosa serve
documenti indicati in Come fare
Cosa si ottiene
Denuncia di nascita avvenuta nel territorio di San Benedetto del Tronto
Tempi e scadenze
Per il riconoscimento di un figlio naturale viene fissato un appuntamento con i genitori interessati per la firma dell'atto.
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/1990 in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, titolare del potere sostitutivo è il Dirigente dell’Area.
Solo in caso di inattivazione del Dirigente provvede in sostituzione il Segretario generale.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2026, 12:27